Art. 16. Inserimento dell'art. 19-bis nella legge 3 luglio 1992, n. 19 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e' inserito il seguente: "Art. 19-bis (Conferenza permanente per la montagna). - 1. La Conferenza permanente per la montagna, e' composta dai presidenti delle comunita' montane, dai presidenti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da tre sindaci di comuni montani designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI), dal presidente dell'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM), ed e' presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato. 2. La Conferenza presenta alla Regione, entro il primo semestre di ogni anno, un documento sullo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane. 3. La Conferenza formula raccomandazioni alle comunita' montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane. 4. La funzione di segretario della Conferenza e' svolta dal dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana o da un suo delegato, con qualifica di dirigente; le attivita' di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura. 5. A supporto dell'attivita' della Conferenza e' istituito, presso la struttura di cui al comma 4, il Centro di documentazione sulla montagna del Veneto.".