Art. 16.
    Inserimento dell'art. 19-bis nella legge 3 luglio 1992, n. 19
    1.  Dopo  l'art. 19 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e'
inserito il seguente:
    "Art.  19-bis  (Conferenza  permanente  per la montagna). - 1. La
Conferenza  permanente  per  la  montagna, e' composta dai presidenti
delle  comunita'  montane,  dai presidenti delle province di Belluno,
Treviso, Vicenza e Verona, da tre sindaci di comuni montani designati
dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI), dal presidente
dell'Unione  nazionale comuni comunita' ed enti montani - Delegazione
regionale  del  Veneto (UNCEM), ed e' presieduta dal presidente della
giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato.
    2.  La  Conferenza presenta alla Regione, entro il primo semestre
di   ogni   anno,  un  documento  sullo  stato  di  attuazione  della
programmazione nelle aree montane.
    3.  La Conferenza formula raccomandazioni alle comunita' montane,
agli  enti  locali  e alla Regione in ordine allo stato di attuazione
della  programmazione  nelle  aree  montane  su  ogni altra questione
attinente allo sviluppo delle aree montane.
    4.  La  funzione  di  segretario  della  Conferenza e' svolta dal
dirigente  regionale della struttura competente in materia di foreste
ed economia montana o da un suo delegato, con qualifica di dirigente;
le  attivita'  di  segreteria  sono  svolte  da  personale  regionale
appartenente alla stessa struttura.
    5.  A  supporto  dell'attivita'  della  Conferenza  e' istituito,
presso  la  struttura  di cui al comma 4, il Centro di documentazione
sulla montagna del Veneto.".