Art. 19. Norma transitoria 1. A seguito delle variazioni conseguenti alla delimitazione territoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, cosi' come modificato dalla presente legge, i nuovi rappresentanti dei comuni nel Consiglio della comunita' montana sono eletti entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 9 settembre 1999 GALAN (Omissis).