Art. 19.
                          Norma transitoria
    1.  A  seguito  delle  variazioni  conseguenti alla delimitazione
territoriale  di  cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992,
n.   19,   cosi'  come  modificato  dalla  presente  legge,  i  nuovi
rappresentanti  dei comuni nel Consiglio della comunita' montana sono
eletti entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 9 settembre 1999
                                GALAN
    (Omissis).