Art. 3.
   Modifica dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
    1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e' cosostituita:
      a)  la  realizzazione degli interventi speciali per la montagna
le  cui  azioni organiche e coordinate, dirette allo sviluppo globale
mediante  la  tutela  e la valorizzazione delle qualita' ambientali e
delle potenzialita' endogene proprie dell'habitat montana, riguardano
i profili territoriali, economici, sociali e culturali;".
    2.  Alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  3 dopo le parole
"sviluppo  demografico"  sono  aggiunte  le parole ", di mantenimento
delle tradizioni locali".