Art. 3. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e' cosostituita: a) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna le cui azioni organiche e coordinate, dirette allo sviluppo globale mediante la tutela e la valorizzazione delle qualita' ambientali e delle potenzialita' endogene proprie dell'habitat montana, riguardano i profili territoriali, economici, sociali e culturali;". 2. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 dopo le parole "sviluppo demografico" sono aggiunte le parole ", di mantenimento delle tradizioni locali".