Art. 4. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. Il comma 3 dell'art. 4 e' cosi' sostituito: "3. Il numero degli abitanti corrisponde a quello della popolazione residente nel territono classificato montano ai sensi dell'art. 2, al 31 dicembre dell'anno precedente.". 2. Il comma 4 dell'art. 4 e' cosi sostituito: "4. I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli entro quarantacinque giorni dalla elezione di questi ultimi e restano in carica per la durata degli stessi ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 142/1990.". 3. Il comma 7 dell'art. 4 e' cosi' sostituito: "7. Qualora i consigli comunali non provvedano alle nomine di competenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18.". 4. Dopo il comma 7 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente comma: "7-bis. Il consiglio e' validamente costituito fino a quando resta in carica la maggiaranza dei consiglieri assegnati.".