Art. 4.
   Modifica dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
    1. Il comma 3 dell'art. 4 e' cosi' sostituito:
    "3.   Il   numero  degli  abitanti  corrisponde  a  quello  della
popolazione  residente  nel  territono  classificato montano ai sensi
dell'art. 2, al 31 dicembre dell'anno precedente.".
    2. Il comma 4 dell'art. 4 e' cosi sostituito:
    "4.  I  rappresentanti  dei  comuni  sono  eletti  dai rispettivi
consigli  entro quarantacinque giorni dalla elezione di questi ultimi
e restano in carica per la durata degli stessi ai sensi dell'art. 31,
comma 3 della legge n. 142/1990.".
    3. Il comma 7 dell'art. 4 e' cosi' sostituito:
    "7.  Qualora  i  consigli  comunali non provvedano alle nomine di
competenza,  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 4 della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 18.".
    4. Dopo il comma 7 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
    "7-bis.  Il  consiglio  e'  validamente  costituito fino a quando
resta in carica la maggiaranza dei consiglieri assegnati.".