Art. 5.
   Modifica dell'art. 5 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
    1.  Alla  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  5  le  parole "o
sostituzione della giunta" sono sostituite dalle parole "della giunta
o sostituzione degli assessori".
    2. La lettera l) del comma 2 dell'art. 5 e' cosi' sostituita:
    "l)  l'individuazione  degli  enti,  associazioni e organismi che
possono  concorrere alla formazione del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico;".
    3. Al comma 2 dell'art. 5 dopo la lettera n) aggiunta la seguente
lettera:
    "n-bis)  lo  nomina  di  un  Segretario  che coordina le funzioni
amministrative della comunita'.".
    4. Il comma 3 dell'art. 5 e' cosi' sostituito:
    "3. Lo Statuto puo' prevedere:
      a) l'istituzione   della  conferenza  dei  sindaci  dei  comuni
associati  presieduta  dal  presidente  della  comunita'  montana, in
ordine  alle  funzioni  della  comunita'  montana, che esprime pareri
obbligatori;
      b) la possibilita' di copertura di posti per i quali si rendono
necessarie  specifiche  professionalita'  mediante  contratto a tempo
determinato  di  diritto  pubblico o di diritto privato, ai sensi del
comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142/1990.".