Art. 5. Modifica dell'art. 5 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 le parole "o sostituzione della giunta" sono sostituite dalle parole "della giunta o sostituzione degli assessori". 2. La lettera l) del comma 2 dell'art. 5 e' cosi' sostituita: "l) l'individuazione degli enti, associazioni e organismi che possono concorrere alla formazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;". 3. Al comma 2 dell'art. 5 dopo la lettera n) aggiunta la seguente lettera: "n-bis) lo nomina di un Segretario che coordina le funzioni amministrative della comunita'.". 4. Il comma 3 dell'art. 5 e' cosi' sostituito: "3. Lo Statuto puo' prevedere: a) l'istituzione della conferenza dei sindaci dei comuni associati presieduta dal presidente della comunita' montana, in ordine alle funzioni della comunita' montana, che esprime pareri obbligatori; b) la possibilita' di copertura di posti per i quali si rendono necessarie specifiche professionalita' mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142/1990.".