Art. 6. Modifica dell'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. L'art. 6 e' cosi' sostituito: "Art. 6 (Adozione ed approvazione dello statuto). - 1. Lo statuto e' adottato dal consiglio della comunita' con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. 2. Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione e' inviata ai comuni interessati che provvedono alla sua pubblicazione nel proprio albo per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque puo' formulare osservazioni e proposte. 3. Nei successivi trenta giorni, il consiglio della comunita' approva lo statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicono anche alle modifiche statutarie. 5. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.".