Art. 6.
   Modifica dell'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
    1. L'art. 6 e' cosi' sostituito:
    "Art. 6 (Adozione ed approvazione dello statuto). - 1. Lo statuto
e'  adottato  dal  consiglio  della  comunita' con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
    2.  Entro  otto giorni dall'adozione, la deliberazione e' inviata
ai  comuni  interessati  che  provvedono  alla  sua pubblicazione nel
proprio  albo per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque
puo' formulare osservazioni e proposte.
    3. Nei  successivi  trenta  giorni,  il consiglio della comunita'
approva  lo statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni
e proposte.
    4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicono anche
alle modifiche statutarie.
    5.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.".