Art. 9. Modifica dell'art. 10 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. L'affidamento dei lavori e dei servizi previsti dall'art. 17, comma 2, della legge n. 97/1994, avviene mediante convenzione.".