Art. 2.
        Determinazione del costo teorico base di costruzione
    1.  Per  la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi di
nuova edificazione, realizzati ai sensi della convenzione tipo di cui
all'allegato A, si considera quale costo teorico base di costruzione,
cui applicare i coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1,
2  e  3  dell'allegato C, la somma di L. 1.350.000 al metro quadro di
superficie complessiva.
    2.  Nel  caso  di  interventi  su edifici esistenti realizzati ai
sensi  della  convenzione  tipo  di  cui  all'allegato B, il costo di
costruzione  cui  applicare  i  coefficienti  ed i parametri previsti
dalle  tabelle  1, 2 e 3 dell'allegato C, e' determinato in relazione
al costo degli interventi stessi cosi' come individuati dal comune in
base ai progetti presentati per ottenere la concessione.
    3.  Ai  fini  delle  determinazione  della superficie complessiva
valgono le seguenti definizioni:
      a) per  superficie  utile abitabile si intende la superficie di
pavimento  degli  alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di
quelli  interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e
finestre.  La  superficie  della  scala  interna  ai vari piani degli
alloggi dislocati a piu' livelli viene computata nella sua proiezione
orizzontale;
      b) per  superficie  non  residenziale si intende la superficie,
misurata  al  netto  dei  muri  perinietrali  e  di  quelli  interni,
risultante  dalla  somma delle superfici di pertinenza degli alloggi,
quali:   logge,  balconi,  cantinole  e  soffitte,  e  di  quelle  di
pertinenza   dell'organismo  abitativo,  quali:  androni  d'ingresso,
porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a
stretto servizio della residenza;
      c) per   superficie  parcheggi  si  intende  la  superficie  da
destinare  ad  autorimesse  o  posti  macchina  coperti di pertinenza
dell'organismo abitativo comprensiva degli spazi di manovra coperti.
    4. La superficie complessiva di cui al comma 1, e' costituita:
      a) dalla  superficie utile abitabile aumentata del 60 per cento
della  somma  della  superficie  non  residenziale e della superficie
parcheggi per gli interventi di nuova costruzione;
      b) dalla  superficie utile abitabile aumentata del 70 per cento
della  somma  della  superficie  non  residenziale e della superficie
parcheggi per gli interventi di recupero.
    5.  Il costo teorico base di costruzione indicato dal comma 1, e'
adeguato  dal  comune  annualmente  ed autonomamente sulla base della
variazione  dei costi di costruzione rilevata dall'Istituto nazionale
di statistica. Tale variazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione a cura della Direzione regionale competente.
    6.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  Commissione
consiliare, puo' adeguare il costo teorico base di costruzione di cui
al comma 1.