Art. 2. Determinazione del costo teorico base di costruzione 1. Per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi di nuova edificazione, realizzati ai sensi della convenzione tipo di cui all'allegato A, si considera quale costo teorico base di costruzione, cui applicare i coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C, la somma di L. 1.350.000 al metro quadro di superficie complessiva. 2. Nel caso di interventi su edifici esistenti realizzati ai sensi della convenzione tipo di cui all'allegato B, il costo di costruzione cui applicare i coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato C, e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi cosi' come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione. 3. Ai fini delle determinazione della superficie complessiva valgono le seguenti definizioni: a) per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. La superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a piu' livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale; b) per superficie non residenziale si intende la superficie, misurata al netto dei muri perinietrali e di quelli interni, risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi, quali: logge, balconi, cantinole e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo, quali: androni d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza; c) per superficie parcheggi si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo comprensiva degli spazi di manovra coperti. 4. La superficie complessiva di cui al comma 1, e' costituita: a) dalla superficie utile abitabile aumentata del 60 per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi per gli interventi di nuova costruzione; b) dalla superficie utile abitabile aumentata del 70 per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi per gli interventi di recupero. 5. Il costo teorico base di costruzione indicato dal comma 1, e' adeguato dal comune annualmente ed autonomamente sulla base della variazione dei costi di costruzione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica. Tale variazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della Direzione regionale competente. 6. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo' adeguare il costo teorico base di costruzione di cui al comma 1.