Art. 3. Ambito di applicazione della convenzione-tipo di cui all'allegato A 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 per le convenzioni di cui all'art. 7 della legge n. 10/1977, alla convenzione-tipo di cui all'allegato A devono uniformarsi le convenzioni comunali anche nei casi previsti: a) dall'art. 35, comma tredicesimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per interventi su aree concesse in proprieta' e localizzati all'interno dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) o all'interno di aree delimitate ai sensi dell'art. 51, della legge n. 865 del 1971. I termini di inizio e ultimazione dei lavori coincidono con quelli previsti dalla concessione edilizia. b) dall'art. 22, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 30 aprile 1999, n. 136, per i programmi di edilizia convenzionata localizzati in aree esterne ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, o in aree esterne alle perimetrazioni previste dall'art. 51 della legge n. 865 del 1971; c) dall'art. 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con esclusione delle disposizioni della convenzione tipo stessa, concernenti l'esonero dalla quota del costo di costruzione, gli interventi di urbanizzazione, l'esonero degli oneri di urbanizzazione e il diritto di prelazione. 2. Alla stessa convenzione tipo di cui all'allegato A, devono uniformarsi, ove previste, le convenzioni comunali per gli interventi concessi su aree di proprieta' comunale anche se localizzati in aree non ricomprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP). 3. La convenzione-tipo di cui all'allegato A puo' altresi' essere utilizzata per interventi su aree di proprieta' da convenzionare ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 136; in tale ipotesi i comuni provvedono ad integrare la convenzione con le previsioni di cui all'art. 8 della legge n. 179 del 1992, come modificato dall'art. 1, della legge n. 136 del 1999.