Art. 3.
 Ambito di applicazione della convenzione-tipo di cui all'allegato A
    1.   Oltre  a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  1  per  le
convenzioni   di   cui  all'art.  7  della  legge  n.  10/1977,  alla
convenzione-tipo   di   cui  all'allegato  A  devono  uniformarsi  le
convenzioni comunali anche nei casi previsti:
      a) dall'art.  35,  comma  tredicesimo,  della  legge 22 ottobre
1971,  n.  865,  come  modificato  dall'art. 3, comma 63, della legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  per  interventi  su  aree  concesse  in
proprieta' e localizzati all'interno dei piani di zona per l'edilizia
economica e popolare (PEEP) o all'interno di aree delimitate ai sensi
dell'art.  51,  della  legge  n.  865 del 1971. I termini di inizio e
ultimazione   dei   lavori   coincidono  con  quelli  previsti  dalla
concessione edilizia.
      b) dall'art. 22, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 30 aprile 1999, n.
136,  per  i  programmi di edilizia convenzionata localizzati in aree
esterne  ai  piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e
successive  modificazioni,  o  in  aree  esterne  alle perimetrazioni
previste dall'art. 51 della legge n. 865 del 1971;
      c) dall'art.  31,  comma  46,  della legge 23 dicembre 1998, n.
448, con esclusione delle disposizioni della convenzione tipo stessa,
concernenti  l'esonero  dalla  quota  del  costo  di costruzione, gli
interventi di urbanizzazione, l'esonero degli oneri di urbanizzazione
e il diritto di prelazione.
    2.  Alla  stessa  convenzione  tipo di cui all'allegato A, devono
uniformarsi, ove previste, le convenzioni comunali per gli interventi
concessi  su aree di proprieta' comunale anche se localizzati in aree
non  ricomprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare
(PEEP).
    3. La convenzione-tipo di cui all'allegato A puo' altresi' essere
utilizzata  per  interventi su aree di proprieta' da convenzionare ai
sensi  dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  n. 179 del 1992, come
modificato  dall'art. 1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 136;
in  tale  ipotesi i comuni provvedono ad integrare la convenzione con
le  previsioni  di  cui  all'art. 8 della legge n. 179 del 1992, come
modificato dall'art. 1, della legge n. 136 del 1999.