Art. 4. Modalita' di esercizio del diritto di prelazione 1. Il comune puo' esercitare il diritto di prelazione sugli alloggi cui si applicano le convenzioni-tipo previste dalla presente legge: a) solo in presenza di giustificati motivi di eccezionale gravita' definiti sulla base di criteri predeterminati dal comune medesimo; b) senza i limiti previsti dalla lettera a) per gli immobili realizzati su aree di proprieta' comunale o per gli immobili provenienti dalla proprieta' comunale o di altro ente pubblico. 2. In sede di prima cessione, sono sottratti dall'esercizio del diritto di prelazione gli alloggi costruiti dalla cooperative edilizie di abitazione per l'assegnazione ai propri soci. 3. La cessione in proprieta', ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge n. 448 del 1998, delle aree gia' concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, estingue il diritto di prelazione del comune.