Art. 4.
          Modalita' di esercizio del diritto di prelazione
    1.  Il  comune  puo'  esercitare  il  diritto di prelazione sugli
alloggi  cui si applicano le convenzioni-tipo previste dalla presente
legge:
      a) solo  in  presenza  di  giustificati  motivi  di eccezionale
gravita'  definiti  sulla  base  di criteri predeterminati dal comune
medesimo;
      b) senza  i  limiti  previsti dalla lettera a) per gli immobili
realizzati  su  aree  di  proprieta'  comunale  o  per  gli  immobili
provenienti dalla proprieta' comunale o di altro ente pubblico.
    2.  In  sede di prima cessione, sono sottratti dall'esercizio del
diritto   di  prelazione  gli  alloggi  costruiti  dalla  cooperative
edilizie di abitazione per l'assegnazione ai propri soci.
    3.  La  cessione in proprieta', ai sensi dell'art. 31, commi 45 e
seguenti,  della  legge  n. 448 del 1998, delle aree gia' concesse in
diritto  di  superficie  ai  sensi  dell'art. 35, quarto comma, della
legge n. 865 del 1971, estingue il diritto di prelazione del comune.