Art. 5. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) l'art. 112 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; b) l'ottavo e il nono comma dell'art. 87, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; c) l'allegato B della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, composto dalla convenzione-tipo e dalle relative tabelle parametriche B1, B2 e B3. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 9 settembre 1999 GALAN