Art. 5.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogati:
      a) l'art. 112 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;
      b) l'ottavo e il nono comma dell'art. 87, della legge regionale
27 giugno 1985, n. 61;
      c) l'allegato  B  della  legge regionale 27 giugno 1985, n. 61,
composto    dalla   convenzione-tipo   e   dalle   relative   tabelle
parametriche B1, B2 e B3.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 9 settembre 1999
                                GALAN