Art. 3.
                  Concessione dell'uso del marchio
    1. L'uso del marchio di cui all'art. 2 e' concesso alle imprese:
      a) singole  o  associate  che  producono  alimenti destinati al
consumo umano;
      b) di  trasformazione  o  commercializzazione che trasformano o
commercializzano   alimenti   destinati   al   consumo   umano,   che
sottoscrivano  specifici contratti di coltivazione o di allevamento e
vendita con imprese di cui alla lettera a).
    2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il contratto
deve:
      a) prevedere  l'impegno  da  parte  del  soggetto  di  cui alla
lettera b)  del  comma 1, all'utilizzo del marchio esclusivamente per
le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari
controlli sulla produzione;
      b) comprendere  l'impegno  da  parte di ciascun produttore alla
fornitura  dei  prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il loro
impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna
a consentire i controlli di cui all'art. 6.
    3.  L'uso  del marchio di cui all'art. 2 e' concesso alle imprese
che  ne  fanno  richiesta  sulla  base delle procedure definite dalla
giunta regionale.
    4. I soggetti di cui al comma 3 devono impegnarsi, all'atto della
richiesta   di  concessione  d'uso  del  marchio,  a  rispettare  gli
specifici   disciplinari  previsti  dall'art.  5  e  le  disposizioni
deliberate  dalla  Regione  per  l'applicazione della presente legge,
nonche' a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 6.
    5. Ai sensi e per le finalita' indicate all'art. 9, i soggetti di
cui al comma 3 devono inoltre impegnarsi, all'atto della richiesta di
concessione  d'uso  del  marchio,  a  fornire  alla  Regione entro il
termine  indicato  nell'atto  di  concessione  d'uso del marchio, una
relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle
quali  viene  attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo
regionale.