Art. 3. Concessione dell'uso del marchio 1. L'uso del marchio di cui all'art. 2 e' concesso alle imprese: a) singole o associate che producono alimenti destinati al consumo umano; b) di trasformazione o commercializzazione che trasformano o commercializzano alimenti destinati al consumo umano, che sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e vendita con imprese di cui alla lettera a). 2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il contratto deve: a) prevedere l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) del comma 1, all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione; b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il loro impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'art. 6. 3. L'uso del marchio di cui all'art. 2 e' concesso alle imprese che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla giunta regionale. 4. I soggetti di cui al comma 3 devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a rispettare gli specifici disciplinari previsti dall'art. 5 e le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge, nonche' a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 6. 5. Ai sensi e per le finalita' indicate all'art. 9, i soggetti di cui al comma 3 devono inoltre impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a fornire alla Regione entro il termine indicato nell'atto di concessione d'uso del marchio, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo regionale.