Art. 4.
                           Uso del marchio
    1. La giunta regionale determina:
      a) il   marchio   cui  la  concessione  si  riferisce,  le  sue
caratteristiche  ideografiche,  nonche', nell'ambito del disciplinare
di  cui  all'art. 5,  i  prodotti  che  il  marchio  e'  destinato  a
contraddistinguere  e  le  modalita'  di identificazione dei prodotti
stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo;
      b) le  modalita' di utilizzazione e di applicazione del marchio
sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative;
      c) le  modalita'  di  controllo  sui  prodotti,  da effetruarsi
preventivamente  e  successivamente alla loro immissione sul mercato,
anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;
      d) la  documentazione  in  ordine  alle  tecniche adottate, che
dovra'  essere  fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo
produttivo;
      e) i  casi  di  inadempienza e di difformita' in ordine all'uso
del  marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a
seconda  della gravita', in relazione all'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 7;
      f) i contenuti della relazione di cui al comma 5 dell'art. 3.