Art. 4. Uso del marchio 1. La giunta regionale determina: a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche ideografiche, nonche', nell'ambito del disciplinare di cui all'art. 5, i prodotti che il marchio e' destinato a contraddistinguere e le modalita' di identificazione dei prodotti stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo; b) le modalita' di utilizzazione e di applicazione del marchio sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative; c) le modalita' di controllo sui prodotti, da effetruarsi preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati; d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovra' essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo; e) i casi di inadempienza e di difformita' in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravita', in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7; f) i contenuti della relazione di cui al comma 5 dell'art. 3.