Art. 5.
                     Disciplinari di produzione
    1.  I  disciplinari  di  produzione  di ciascun prodotto fresco o
trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per
diminuire  l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la
salute dei consumatori.
    2.  La  giunta regionale definisce i principi generali cui devono
uniformarsi  i  disciplinari  di produzione in conformita' alle linee
programmatiche  della  politica agricola comunitaria, con particolare
riferimento alle misure agroambientali.
    3.  La  Regione  provvede  alla  formulazione dei disciplinari di
produzione.
    4.  Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui
al  comma  3, la Regione si puo' avvalere di enti tecnico-scientifici
con provata esperienza nel settore.
    5.  La Direzione generale agricoltura provvede alla tenuta e alla
conservazione  dei  disciplinari, in copia aggiornata disponibile per
la consultazione degli interessati.