Art. 5. Disciplinari di produzione 1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute dei consumatori. 2. La giunta regionale definisce i principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione in conformita' alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle misure agroambientali. 3. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione. 4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al comma 3, la Regione si puo' avvalere di enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore. 5. La Direzione generale agricoltura provvede alla tenuta e alla conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per la consultazione degli interessati.