Art. 6. C o n t r o l l i 1. Il controllo delle regole stabilite dal provvedimento di concessione di cui all'art. 3, nonche' delle regole contenute nei disciplinari di cui all'art. 5, deve essere affidato dai concessionari ad organismi di certificazione acereditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000. 2. I controlli consistono nelle: a) verifiche della documentazione fornita; b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione; c) analisi di campioni prelevati. 3. Le non conformita' rilevate devono essere comunicate alla Regione entro quarantotto ore dall'accertamento. 4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.