Art. 6.
                          C o n t r o l l i
    1.  Il  controllo  delle  regole  stabilite  dal provvedimento di
concessione  di  cui  all'art.  3, nonche' delle regole contenute nei
disciplinari   di   cui   all'art.   5,   deve  essere  affidato  dai
concessionari  ad  organismi di certificazione acereditati secondo le
norme applicabili della serie EN 45000.
    2. I controlli consistono nelle:
      a) verifiche della documentazione fornita;
      b) ispezioni   nei   luoghi   di   produzione,  trasformazione,
conservazione e commercializzazione;
      c) analisi di campioni prelevati.
    3.  Le  non  conformita'  rilevate  devono essere comunicate alla
Regione entro quarantotto ore dall'accertamento.
    4.  I  costi  relativi  alle  verifiche  di cui al comma 1 sono a
carico dei concessionari.