Art. 8.
                 Sostegno di attivita' promozionali
    1.  Al  fine di sostenere le attivita' di promozione dei prodotti
contraddistinti  dal  marchio collettivo regionale di cui all'art. 3,
la  giunta  regionale  interviene  attraverso le forme e le modalita'
previste  dalla  legge  regionale  21  marzo 1995, n. 16, concernente
attivita' di promozione economica.
    2. La Regione, qualora non realizzi direttamente le iniziative di
cui  all'art.  5  della  legge  regionale n. 16 del 1995, provvede di
norma  con  i  soggetti  di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente
legge.
    3.  La  giunta  regionale  puo'  decidere che i concessionari dei
marchi   di   cui  all'art.  3  debbano  contribuire  con  una  quota
proporzionale  alla  quantita' certificata; tale quota e' finalizzata
esclusivamente alla promozione dei medesimi marchi ed alla stesura di
nuovi disciplinari.