Art. 8. Sostegno di attivita' promozionali 1. Al fine di sostenere le attivita' di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio collettivo regionale di cui all'art. 3, la giunta regionale interviene attraverso le forme e le modalita' previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16, concernente attivita' di promozione economica. 2. La Regione, qualora non realizzi direttamente le iniziative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1995, provvede di norma con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. 3. La giunta regionale puo' decidere che i concessionari dei marchi di cui all'art. 3 debbano contribuire con una quota proporzionale alla quantita' certificata; tale quota e' finalizzata esclusivamente alla promozione dei medesimi marchi ed alla stesura di nuovi disciplinari.