Art. 9. Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione fara' fronte: a) per le attivita' previste dall'art. 5 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'art. 8 della presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 16, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977.