Art. 9.
                      Disposizione finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la
Regione fara' fronte:
      a) per  le attivita' previste dall'art. 5 della presente legge,
mediante  l'istituzione  di  appositi  capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in
sede  di  approvazione  della  legge  annuale  di bilancio a norma di
quanto  disposto  dall'art.  11, comma primo, della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31;
      b) per  quanto  concerne  gli  interventi  previsti dall'art. 8
della presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi
di  cui  all'art.  7  della  legge  regionale  21  marzo 1995, n. 16,
nell'ambito  dell'autorizzazione  di spesa disposta annualmente dalla
legge  di  bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 31
del 1977.