Art. 2. 1. La Regione Emilia-Romagna assume le funzioni di gestione degli impianti del complesso di interesse pubblico denominato Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara secondo le finalita' di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a decorrere dal termine indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. 2. I trasferimenti finanziari disposti dallo Stato per le attivita' di gestione sono iscritti in apposito capitolo del bilancio regionale.