Art. 2.
    1. La Regione Emilia-Romagna assume le funzioni di gestione degli
impianti  del  complesso  di  interesse  pubblico  denominato  Centro
operativo  ortofrutticolo  di  Ferrara  secondo  le  finalita' di cui
all'art. 10  della  legge  27  ottobre  1966, n. 910, a decorrere dal
termine  indicato  dai  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  previsti  dall'art. 4,  comma  1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143.
    2.  I  trasferimenti  finanziari  disposti  dallo  Stato  per  le
attivita' di gestione sono iscritti in apposito capitolo del bilancio
regionale.