Art. 3.
    1.   La   Regione   subentra  nei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  del  personale  in  servizio  alla data della messa in
stato  di  liquidazione  del  Centro.  Detto  personale  transita,  a
domanda,  alle dipendenze della Regione sulla base della categoria di
inquadramento  contrattuale  posseduta  a  detta  data  e  secondo la
tabella di equiparazione di cui all'allegato A) alla presente legge.
    2.  Il termine per la presentazione della domanda di cui al comma
1  e' fissato inderogabilmente in trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
    3.  Al  personale  che,  per effetto delle disposizioni di cui al
comma  1,  transita  alle  dipendenze della Regione e' fatto salvo il
trattamento economico di godimento, comprensivo delle sole indennita'
a carattere continuativo contrattualmente definite.
    4.  Fatto  salvo quanto previsto ai commi successivi, l'eventuale
differenza  tra  il  trattamento economico relativo alla categoria di
assunzione presso la Regione e quello di cui al comma 3 viene erogato
tramite un assegno ad personam riassorbibile.
    5.  Tra  gli  elementi  retributivi  che concorrono a determinare
l'importo  riassorbibile  dell'assegno  ad personam di cui al comma 4
non  e' ricompreso il salario individuale di anzianita', per la parte
corrispondente  a quanto percepito da un dipendente regionale di pari
qualifica ed anzianita' di servizio.
    6.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  spetta,  in aggiunta al
trattamento  economico in godimento definito ai sensi del comma 3, il
trattamento accessorio, fatta eccezione per la quota di produttivita'
collettiva  legata  ai  piani di attivita' generale. Tale quota viene
erogata solo per la parte eccedente l'assegno ad personam.
    7.  Per  il personale di qualifica dirigenziale, viene erogata in
aggiunta  al  trattamento  economico  in  godimento, come definito ai
sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.
    8.  Per  i  dipendenti  collocati  nell'area  quadri, cui vengano
assegnate  posizioni  organizzative  ai  sensi  dell'art.  8 del CCNL
Regioni-Enti   locali,  viene  erogata  in  aggiunta  al  trattamento
economico  in  godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola
retribuzione di risultato.