Art. 4.
    1.  All'atto  dell'acquisizione del personale di cui all'art., 1,
la  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  incrementare la dotazione
organica delle proprie strutture, per i posti necessari.
    2.  Agli  oneri  di  personale  derivanti dall'applicazione della
presente  legge  si  fa  fronte  con  le  allocazioni  di spesa degli
appositi  capitoli  del  bilancio  di  previsione  a  norma di quanto
disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.