Art. 4. 1. All'atto dell'acquisizione del personale di cui all'art., 1, la giunta regionale e' autorizzata ad incrementare la dotazione organica delle proprie strutture, per i posti necessari. 2. Agli oneri di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le allocazioni di spesa degli appositi capitoli del bilancio di previsione a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.