(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita'. 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo. 2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarieta', di completezza, di efficienza ed economicita', di cooperazione, di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, di omogeneita', di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilita' degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.