(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  2  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
                             Finalita'.
1.  La  presente  legge,  in attuazione dell'articolo 3 della legge 8
giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle autonomie locali) e della
legge  15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica  amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
disciplina  l'organizzazione  a  livello  regionale  e  locale  delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi trasferiti e delegati dallo
Stato   a   norma  degli  articoli  117  e  118  della  Costituzione,
perseguendo  l'obiettivo  di  concorrere  a  realizzare  un  ampio ed
efficiente decentramento amministrativo.
2.  L'organizzazione  delle  funzioni e dei compiti amministrativi di
cui   al   comma  1  e'  effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta',  di  completezza,  di  efficienza ed economicita', di
cooperazione, di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, di
omogeneita',   di  adeguatezza,  di  differenziazione,  di  copertura
finanziaria  e  patrimoniale  dei costi, di autonomia organizzativa e
regolamentare  e  di  responsabilita'  degli  enti  locali,  indicati
dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.