Art. 10
      Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni.
1.   Fermo   restando   il   conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  ai  diversi livelli di governo locale operato in sede
di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle
funzioni  e  dei  compiti  stessi  da  parte  dei  comuni  di  minore
dimensione  e  di  norma  quelli  con  meno  di diecimila abitanti e'
affidato,  per  specifiche materie, alla gestione associata in ambiti
territoriali  ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
2.  A  tale  fine,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore,  rispettivamente, della presente legge e delle relative norme
integrative,  il  Consiglio  regionale, con propria deliberazione, su
proposta  della  Giunta  regionale,  individua,  per ciascuna materia
compresa  nei  settori  organici  di  cui  ai titoli III, IV, V e VI,
ambiti  territoriali  ottimali,  non  interprovinciali,  di esercizio
delle  funzioni  e dei compiti amministrativi, previamente concordati
in  sede  di  conferenza  Regione-autonomie  locali  sulla base di un
modello  di  coerenza  territoriale  definito  dal Sistema Statistico
Regionale (SISTAR) tenendo conto dei seguenti elementi:
a)  dimensione  demografica dei comuni coinvolti, cosi' che i servizi
resi  in  forma associata interessino una popolazione complessiva non
inferiore, di norma, a diecimila abitanti;
b)  caratteristiche  geografiche,  ambientali e storicoculturali, dei
territori dei comuni coinvolti;
c) tipologia ed articolazione delle attivita' produttive, commerciali
o turistiche presenti nei comuni coinvolti;
d) peculiarita' delle popolazioni interessate;
e) contiguita' territoriale fra i comuni coinvolti;
f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale
con la comunita' montana;
g)  altri  ambiti gia' individuati da leggi o provvedimenti regionali
vigenti.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni
esercitano  comunque le funzioni e i compiti amministrativi conferiti
fino  all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti
territoriali ottimali.
4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione
di  individuazione  degli  ambiti  territoriali ottimali, organizzano
l'esercizio  associato  delle  funzioni  e dei compiti amministrativi
conferiti,  scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito
di  quelle  previste  dalla  l. 142/1990, ferma restando la comunita'
montana,  laddove esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma
associativa e sulle relative modalita' attuative, il Presidente della
provincia  nel  cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale
provvede  alla  convocazione  della conferenza dei sindaci dei comuni
ricadenti nell'ambito stesso.
5.  Decorso  inutilmente  il  termine  fissato,  la Giunta regionale,
previa   intesa  in  sede  di  conferenza  Regione-autonomie  locali,
esercita  i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme
associative.