Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni. 1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti e' affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998. 2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative norme integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR) tenendo conto dei seguenti elementi: a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, cosi' che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti; b) caratteristiche geografiche, ambientali e storicoculturali, dei territori dei comuni coinvolti; c) tipologia ed articolazione delle attivita' produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti; d) peculiarita' delle popolazioni interessate; e) contiguita' territoriale fra i comuni coinvolti; f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunita' montana; g) altri ambiti gia' individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano comunque le funzioni e i compiti amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali. 4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla l. 142/1990, ferma restando la comunita' montana, laddove esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma associativa e sulle relative modalita' attuative, il Presidente della provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito stesso. 5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.