Art. 100.
                  Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  determinazione  di linee programmatiche ai fini dell'adozione
dei  piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono
indicati  le  priorita',  il  coordinamento  degli  interventi  e  la
ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi;
b)  la  definizione  degli  indirizzi  e dei criteri per la gestione,
l'utilizzazione,  la conservazione e la ricomposizione del patrimonio
boschivo  regionale,  ivi  compreso  il  demanio forestale regionale,
nonche' l'approvazione dei piani di assestamento boschivo;
c)  l'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale (ARPA) e gli
altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
d) la protezione ed osservazione delle zone costiere;
e)  l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale e
l'adozione di piani di risanamento;
f)  le  competenze  attualmente  esercitate dal corpo forestale dello
Stato,  salvo  quelle  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale;
g)  la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la verifica, volta a
definire  la  sottoponibilita'  a VIA, dei progetti individuati dalla
normativa regionale vigente;
h)  la  promozione  della ricerca di base ed applicata sugli elementi
dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il controllo dei
fattori   fisici,   chimici  e  biologici  di  inquinamento,  nonche'
qualsiasi  altra  attivita'  collegata alle funzioni pubbliche per la
protezione dell'ambiente.
2.  La  Regione  esercita  le funzioni di cui al comma 1, lettera g),
attraverso l'ARPA.
3.  La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato, le funzioni
ed i compiti amministrativi relativi a:
a)  la  promozione  di  tecnologie  pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile;
b)  le  decisioni  di  urgenza  ai  fini  della prevenzione del danno
ambientale;
c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare il restauro
ambientale.
4.  La  Regione, esercita altresi', in via concorrente con lo Stato e
le  province,  le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  relativi
all'informazione ed all'educazione ambientale.