Art. 100. Funzioni e compiti della Regione 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono indicati le priorita', il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi; b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, nonche' l'approvazione dei piani di assestamento boschivo; c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore; d) la protezione ed osservazione delle zone costiere; e) l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale e l'adozione di piani di risanamento; f) le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale; g) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la verifica, volta a definire la sottoponibilita' a VIA, dei progetti individuati dalla normativa regionale vigente; h) la promozione della ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento, nonche' qualsiasi altra attivita' collegata alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente. 2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera g), attraverso l'ARPA. 3. La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi a: a) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; b) le decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale; c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare il restauro ambientale. 4. La Regione, esercita altresi', in via concorrente con lo Stato e le province, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.