Art. 101. Funzioni e compiti delle province 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); b) la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente. 2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale. 3. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.