Art. 101.
                  Funzioni e compiti delle province
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma
2, concernenti:
a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione
degli  animali  selvatici,  il  ricevimento  di  denunce, i visti sui
certificati   di  importazione,  il  ritiro  dei  permessi  errati  o
falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione
della  normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale
delle  specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
(CITES);
b)  la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato
che  operano  nel campo della protezione e della valorizzazione della
natura e dell'ambiente.
2.  La  provincia  esercita,  in  via  concorrente  con lo Stato e la
Regione,   le   funzioni   ed   i   compiti  amministrativi  relativi
all'informazione ed all'educazione ambientale.
3.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei  compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione,
la   conservazione   e  la  ricomposizione  del  patrimonio  boschivo
regionale,  ivi  compreso  il  demanio forestale regionale, secondo i
criteri  stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1,
lettera   b),  fatto  salvo  quanto  stabilito  per  i  provvedimenti
concernenti  il  vincolo  idrogeologico,  dagli articoli 9 e 10 della
legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.