Art. 102.
             Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  7, comma 1, e'
delegato  alle  comunita'  montane, con riferimento al proprio ambito
territoriale  ed  in  conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello
stesso   articolo,   l'esercizio   delle   funzioni   e  dei  compiti
amministrativi   concernenti   la   gestione,   l'utilizzazione,   la
conservazione  e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale,
ivi  compreso  il  demanio  forestale  regionale,  secondo  i criteri
stabiliti  dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera
b),  fatto  salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il
vincolo  idrogeologico,  dagli  articoli 9 e 10 della legge regionale
53/1998 come modificata dalla presente legge.