Art. 102. Funzioni e compiti delle comunita' montane. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' delegato alle comunita' montane, con riferimento al proprio ambito territoriale ed in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.