Art. 105.
                  Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)   l'identificazione   dei   corpi   idrici   significativi   e  la
classificazione  degli  stessi  secondo  classi  di qualita', nonche'
l'adozione  di  misure per il raggiungimento od il mantenimento degli
obiettivi di qualita' ambientale;
b)  l'identificazione  dei  corsi  d'acqua  a  specifica destinazione
funzionale  e  la  tenuta  di appositi elenchi, nonche' l'adozione di
programmi  per  mantenere  od  adeguare  la  qualita'  delle  acque a
specifica   destinazione  funzionale  all'obiettivo  di  qualita'  di
specifica destinazione;
c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere
le  caratteristiche  del  bacino  idrografico ed a valutare l'impatto
antropico esercitato sul medesimo nonche' l'adozione di programmi per
la  conoscenza  e  la verifica dello stato qualitativo e quantitativo
delle  acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino
idrografico;
d)  la  disciplina  degli  scarichi  in  funzione  del rispetto degli
obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici  e  dei  valori limite di
emissione  definiti  dal  decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni   sulla   tutela   delle   acque   dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti  da  fonti  agricole), anche attraverso la definizione di
valori-limite  di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto
previsto  dal  citato  decreto, ed in particolare la disciplina degli
scarichi   di  reti  fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte
fluttuazione  stagionale  degli  abitanti,  del regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonche'
delle  modalita'  di  approvazione  dei  progetti  degli  impianti di
depurazione   di  acque  reflue  urbane  e  delle  relative  fasi  di
autorizzazione provvisoria;
e)  la  disciplina dei casi in cui puo' essere richiesto che le acque
di  prima  pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti
in  reti  fognarie  siano  convogliate  e  trattate  in  impianti  di
depurazione;
f)  la  disciplina  in materia di restituzione delle acque utilizzate
per  la  produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di
potabilizzazione   nonche'   delle  acque  derivanti  da  sondaggi  o
perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi;
g)  la  designazione  di ulteriori aree sensibili e l'individuazione,
all'interno  delle  aree  sensibili  designate  ai  sensi  del d.lgs.
152/1999,  di  corpi  idrici  che  non  costituiscono  aree sensibili
nonche' la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili
contribuiscono all'inquinamento delle stesse;
h)  la  designazione nonche' la relativa revisione o completamento di
ulteriori   zone   vulnerabili  da  nitrati  di  origine  agricola  e
l'individuazione,  all'interno  delle  zone  vulnerabili designate ai
sensi  del  d.lgs.  152/1999,  di  parti  che  non costituiscono zone
vulnerabili;  l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per
verificare  le  concentrazioni  di  nitrati  nelle  acque  dolci e di
programmi  di  azione  per  la  tutela  ed il risanamento delle acque
inquinate  da  nitrati  di origine agricola, nonche' l'elaborazione e
l'applicazione  dei  necessari  strumenti  di controllo e di verifica
dell'efficacia  dei  programmi  d'azione  stessi;  l'integrazione del
codice  di  buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per
le  politiche  agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale  del  4  maggio  1999; la predisposizione e l'attuazione di
interventi  di  formazione  e  d'informazione  degli  agricoltori sui
programmi  d'azione  e  sul  codice  di  buona  pratica  agricola; le
comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999;
i)  l'identificazione  delle aree di cui all'articolo 5, comma 21 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della direttiva
92/96/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita), ai fini
della   tutela   dall'inquinamento  derivante  dall'uso  di  prodotti
fitosanitari   e   la   designazione   delle  aree  vulnerabili  alla
desertificazione;
l)  l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici
e  privati  di  smaltimento  dei  reflui nei casi previsti dal d.lgs.
152/1999;
m)  l'adozione  di  norme  e  misure  volte  a  favorire  il  riciclo
dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del
d.lgs. 152/1999;
n)  l'autorizzazione  in  deroga  al divieto di scarico diretto nelle
acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999 per i
giacimenti   a   terra  delle  acque  risultanti  dall'estrazione  di
idrocarburi  nelle  unita'  geologiche  profonde  da  cui  gli stessi
idrocarburi  sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse
caratteristiche,  nonche' delle acque utilizzate per scopi geotermici
nella stessa falda ed i relativi controlli;
o)  la  classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla
produzione  di  acqua  potabile;  l'esercizio del potere di deroga ai
valori  e parametri fissati dalla normativa vigente nei casi previsti
dalla  stessa;  l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia
degli  enti  locali  per  la  salvaguardia  delle  risorse idriche da
destinare   a   consumo   umano;   l'individuazione   delle  aree  di
salvaguardia  delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la
disciplina   delle   attivita'   e   destinazioni   ammissibili;   il
coordinamento  del  flusso  informativo sulla qualita' delle acque da
destinare  al  consumo umano; l'attivita' di controllo sulla qualita'
delle  acque  destinate  al consumo umano e sugli acquedotti, nonche'
l'invio  al ministero della sanita' dei dati relativi al monitoraggio
ed alla classificazione delle acque stesse;
p)   la  designazione  e  la  classificazione,  nonche'  la  relativa
revisione  delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci;
l'esercizio  del  potere  di  deroga  ai parametri fissati dal d.lgs.
152/1999  nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di necessita' ed
urgenza,   di  provvedimenti  specifici  e  motivati,  integrativi  o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle
acque  marine  costiere  e  salmastre  sedi  di  banchi e popolazioni
naturali  di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e
miglioramento,  l'adozione  di programmi per ridurne l'inquinamento e
di  misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal d.lgs.
152/1999;  esercizio  del potere di deroga ai requisiti fissati e nei
casi  previsti  dal citato decreto; l'adozione, in casi di necessita'
ed  urgenza,  di  provvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
r)  l'ampliamento  della stagione balneare; l'adozione di limiti piu'
restrittivi  di  quelli  tabellari;  la richiesta di deroghe ai sensi
dell'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982,  n.  470  (Attuazione  della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa
alla  qualita'  delle  acque  di  balneazione);  la  riduzione  della
frequenza  dei  campionamenti  di  un  fattore 2; la comunicazione al
ministero  dell'ambiente  delle  informazioni  relative alle cause ed
alle misure da adottare per la acque non idonee alla balneazione;
s)  la  divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle
acque,  la  predisposizione  e la pubblicazione della relazione sulle
attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane e la trasmissione,
all'agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  dei dati
conoscitivi  e  delle informazioni relative all'attuazione del d.lgs.
152/1999, nonche' di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed
in  particolare  delle  informazioni riguardanti la funzionalita' dei
depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.