Art. 105. Funzioni e compiti della Regione 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualita', nonche' l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale; b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonche' l'adozione di programmi per mantenere od adeguare la qualita' delle acque a specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualita' di specifica destinazione; c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo nonche' l'adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico; d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonche' delle modalita' di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria; e) la disciplina dei casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione; f) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di potabilizzazione nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi; g) la designazione di ulteriori aree sensibili e l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di corpi idrici che non costituiscono aree sensibili nonche' la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle stesse; h) la designazione nonche' la relativa revisione o completamento di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, nonche' l'elaborazione e l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia dei programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1999; la predisposizione e l'attuazione di interventi di formazione e d'informazione degli agricoltori sui programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999; i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5, comma 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), ai fini della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari e la designazione delle aree vulnerabili alla desertificazione; l) l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal d.lgs. 152/1999; m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del d.lgs. 152/1999; n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche, nonche' delle acque utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi controlli; o) la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di deroga ai valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei casi previsti dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano; l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la disciplina delle attivita' e destinazioni ammissibili; il coordinamento del flusso informativo sulla qualita' delle acque da destinare al consumo umano; l'attivita' di controllo sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano e sugli acquedotti, nonche' l'invio al ministero della sanita' dei dati relativi al monitoraggio ed alla classificazione delle acque stesse; p) la designazione e la classificazione, nonche' la relativa revisione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci; l'esercizio del potere di deroga ai parametri fissati dal d.lgs. 152/1999 nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di necessita' ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento, l'adozione di programmi per ridurne l'inquinamento e di misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal d.lgs. 152/1999; esercizio del potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di necessita' ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di limiti piu' restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione); la riduzione della frequenza dei campionamenti di un fattore 2; la comunicazione al ministero dell'ambiente delle informazioni relative alle cause ed alle misure da adottare per la acque non idonee alla balneazione; s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque, la predisposizione e la pubblicazione della relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane e la trasmissione, all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del d.lgs. 152/1999, nonche' di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed in particolare delle informazioni riguardanti la funzionalita' dei depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.