Art. 106.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dalla presente legge concernenti:
a)  le  autorizzazioni  agli  scarichi  ed il relativo controllo, ivi
comprese  le  autorizzazioni  agli  scarichi, in deroga al divieto di
scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal
d.lgs.  152/1999,  nella stessa falda delle acque di infiltrazione di
miniere  o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di  ingegneria  civile,  nonche'  l'autorizzazione  allo  scarico  di
sostanze  pericolose  e  di acque reflue industriali di cui al d.lgs.
152/1999,  fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 105, comma 1,
lettera  n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze
pericolose   previste   dal  d.lgs.  152/1999,  di  un  elenco  delle
autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati;
b)   l'autorizzazione   degli  scarichi  diretti  in  mare,  comunque
provenienti  dal  territorio  costiero  e  da strutture ubicate nelle
acque del mare ed il relativo controllo;
c)  l'esecuzione  delle  operazioni  di rilevamento delle acque dolci
idonee  alla  vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione
di  designazione  e  di  classificazione  delle stesse; l'adozione di
idonei  programmi  di  analisi  biologica  delle  acque  designate  e
classificate,  il  controllo  del rispetto dei valori e dei parametri
previsti  dal  d.lgs.  152/1999,  nonche'  l'adozione,  nei  casi  di
necessita'  e  di  urgenza,  di  provvedimenti  specifici e motivati,
integrativi  o  restrittivi  degli  scarichi  ovvero  degli usi delle
acque;
d)  l'esecuzione  delle  operazioni di rilevamento delle acque marine
costiere  e  salmastre  sedi  di  banchi  e  popolazioni  naturali di
molluschi    bivalvi   e   gasteropodi   richiedenti   protezione   e
miglioramento;   l'elaborazione   di   proposte   alla   Regione   di
designazione  e  di  classificazione  delle  stesse; il controllo del
rispetto  dei  valori  e  dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999,
nonche'   l'adozione,   nei   casi   di  necessita'  ed  urgenza,  di
provvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o ristrettivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque;
e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche
delle  acque  dolci  superficiali  destinate alla produzione di acqua
potabile;
f)    la    previsione   di   misure   atte   a   rendere   possibile
l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile;
g)  l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento
per  il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque da
destinare a consumo umano;
h)  l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai
sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei
frantoi   oleari)   e  la  verifica  periodica  delle  operazioni  di
spandimento   delle   acque  di  vegetazione  ai  fini  della  tutela
ambientale;
i)  l'individuazione  delle  zone  idonee  alla  balneazione  nonche'
l'effettuazione  di  prelievi  e di analisi ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' delle acque alla balneazione;
l)  il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione,
sulla  persistenza  nell'ambiente  e  sull'effetto sulla salute umana
delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne
e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato
da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e
delle acque marine costiere.