Art. 106. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti: a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonche' l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati; b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo; c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonche' l'adozione, nei casi di necessita' e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonche' l'adozione, nei casi di necessita' ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; f) la previsione di misure atte a rendere possibile l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile; g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque da destinare a consumo umano; h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale; i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonche' l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneita' delle acque alla balneazione; l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.