Art. 108. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la formulazione delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'.