Art. 108.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  formulazione  delle  proposte allo Stato per la redazione dei
piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte
per  lo  svolgimento  di  servizi  pubblici  essenziali,  quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
b)  la  tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto
dall'articolo  2  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico);
c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per
il   ricorso  temporaneo  a  speciali  forme  di  contenimento  o  di
abbattimento  delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o
totale di determinate attivita'.