Art. 109.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province,  in  conformita'  a  quanto  previsto nel comma 2 dello
stesso  articolo,  esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)  il  coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate
dai  comuni,  nei  casi  di inquinamento acustico che riguardino aree
ricadenti nel territorio di piu' comuni;
b)  il  controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico,
in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni;
c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per
il   ricorso  temporaneo  a  speciali  forme  di  contenimento  o  di
abbattimento  delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o
totale di determinate attivita';
d)  la  gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA,
nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col
Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).