Art. 109. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di piu' comuni; b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni; c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'; d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).