Art. 11 Area metropolitana. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Citta' metropolitana di Roma, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b). 2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.