Art. 11
                         Area metropolitana.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino
alla  istituzione  della Citta' metropolitana di Roma, la Regione, la
Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi
nel  territorio  provinciale  definiscono,  in  seno  alla conferenza
metropolitana,   le   forme   di   coordinamento   o   d'integrazione
dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area
metropolitana    costituisce    riferimento   necessario   o   ambito
territoriale  ottimale,  con  particolare  riguardo a quelli elencati
nell'articolo 21, comma 4, lettera b).
2.  Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni
sulla  base  di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche
in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.