Art. 110. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali; b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche; d) le attivita' di controllo sull'osservanza di: 1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita' svolte all'aperto; 3) disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo; e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa; f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico; g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di: 1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1); 3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995; h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995; i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale; l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno; m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'.