Art. 110.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a)  la  classificazione  del  territorio  comunale in zone acustiche,
sulla  base  della  quale  sono  coordinati gli strumenti urbanistici
comunali;
b)  l'adozione  di  regolamenti  locali ai fini dell'attuazione della
disciplina  statale  e  regionale  per  la  tutela  dall'inquinamento
acustico;
c)  la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte
salve  le  disposizioni  contenute  nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
d) le attivita' di controllo sull'osservanza di:
1)  prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
2)  disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995,
relativamente  al  rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da
attivita' svolte all'aperto;
3)  disciplina  delle  prescrizioni  tecniche  contenute  negli  atti
emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
e)  il  rilascio  dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
e  per  spettacoli  a  carattere  temporaneo  ovvero mobile, anche in
deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;
f)  per  i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti,
l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
g)  la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di:
1)  concessioni  edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibite   ad   attivita'  produttive,  sportive  e  ricreative  ed  a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2)  provvedimenti  comunali  che  abilitano  all'utilizzazione  degli
immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1);
3)  provvedimenti  di  licenza  o  di autorizzazione all'esercizio di
attivita'  produttive,  ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo
8, comma 6, della l. 447/1995;
h)  la  verifica  sulla  corrispondenza  alla  normativa  vigente dei
contenuti  della  documentazione  fornita  ai  sensi dell'articolo 8,
comma 5, della l. 447/1995;
i)   l'adozione  delle  misure  amministrative  e  tecniche  tese  al
contenimento  del  rumore  nei  casi  di  inquinamento  acustico  che
riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
l)  l'approvazione  dei  progetti  di  risanamento  delle imprese nei
confronti dell'ambiente esterno;
m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per
il   ricorso  temporaneo  a  speciali  forme  di  contenimento  o  di
abbattimento  delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o
totale di determinate attivita'.