Art. 111.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria compresi tra
i  valori  limite  ed  i  valori  guida, ove determinati dallo Stato,
nell'ambito  dei  piani  di  conservazione per zone specifiche, nelle
quali   si   ritiene  necessario  limitare  o  prevenire  un  aumento
dell'inquinamento   dell'aria   derivante   da   sviluppi  urbani  od
industriali;
b)  la  fissazione  dei  valori  di  qualita' dell'aria coincidenti o
compresi  nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei
piani  di  protezione  ambientale per zone determinate nelle quali e'
necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
c)  la  fissazione  dei valori delle emissioni di impianti sulla base
della  migliore  tecnologia  disponibile  e tenendo conto delle linee
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
d)  l'individuazione  di  zone, anche interregionali, particolarmente
inquinate  o  soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in
relazione  all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la
tutela  della  qualita'  dell'aria,  nelle  quali  le  emissioni o la
qualita'  dell'aria  sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi
dei  valori  minimi  di  emissione  definiti  nelle linee guida dello
Stato,  nonche',  per talune categorie di impianti, la determinazione
di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
e)  l'indirizzo  ed  il  coordinamento  dei sistemi di controllo e di
rilevazione   degli   inquinanti   atmosferici   e   l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
f)  la  predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria
da trasmettere ai ministeri competenti;
g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici,
ivi  compresa  la  determinazione  dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie   dei   relativi   corsi   di   formazione,   nell'ambito
dell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali
di formazione professionale.