Art. 111. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria compresi tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani od industriali; b) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente; c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione; d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonche', per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio; e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni; f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria da trasmettere ai ministeri competenti; g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, ivi compresa la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei relativi corsi di formazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale.