Art. 112.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti  dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega
di cui al comma 2, concernenti:
a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche;
b)   la   redazione,  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'inventario
provinciale  delle  emissioni  atmosferiche,  sulla  base dei criteri
generali dettati dallo Stato.
2.  E'  delegato  altresi' alle province l'esercizio delle funzioni e
dei  compiti  amministrativi  concernenti  le  autorizzazioni  per la
costruzione  di  nuovi  impianti  industriali  e  per  impianti  gia'
esistenti,  con  esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle
centrali  termoelettriche,  nonche'  la  revoca  delle autorizzazioni
stesse.