Art. 112. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche; b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato. 2. E' delegato altresi' alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti gia' esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonche' la revoca delle autorizzazioni stesse.