Art. 113.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  il  rilascio  del  parere  sullo  schema  di  piano  nazionale di
assegnazione  delle  radiofrequenze  per la radiodiffusione, ai sensi
della   legge   6   agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
radiotelevisivo  pubblico  e privato), come modificata dalla legge 31
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni   e   norme   sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo);
b)  l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni
di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
c)  la  valutazione dei progetti di risanamento, nonche' la vigilanza
sull'osservanza  dei  limiti e dei parametri previsti dalla normativa
vigente  in  materia  di  tutela dall'inquinamento elettromagnetico e
sull'esecuzione   delle  azioni  di  risanamento  in  relazione  agli
impianti     di     radiocomunicazione     destinati    all'emittenza
radiotelevisiva.