Art. 114.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)  la  valutazione  dei progetti di risanamento nonche' la vigilanza
sull'osservanza  dei  limiti e dei parametri previsti dalla normativa
vigente  in  materia  di  tutela dall'inquinamento elettromagnetico e
sull'esecuzione  delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti
impianti:
1)  impianti  di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni
satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;
2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;
3) elettrodotti aventi tensione inferiore a 150 KV.