Art. 115.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano
le  funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti
la  valutazione  dei  progetti  di  risanamento  nonche' la vigilanza
sull'osservanza  dei  limiti e dei parametri previsti dalla normativa
vigente  in  materia  di  tutela dall'inquinamento elettromagnetico e
sull'esecuzione   delle  azioni  di  risanamento  in  relazione  agli
impianti di telefonia mobile.