Art. 12
        Incentivi per promuovere forme di gestione associata.
1.  Per  favorire  il  massimo  grado  di  efficacia  e di efficienza
nell'esercizio  delle  funzioni e dei compiti nei settori organici di
materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il
programma  di  riordino  territoriale  previsto  dagli articoli 7 e 8
della  l.r.  30/1996,  le  unioni  e  le fusioni dei comuni di minore
dimensione, anche mediante incentivi finanziari.
2.   La  Regione  promuove,  altresi',  l'esercizio  associato  delle
funzioni  e  dei  compiti  conferiti  dalla  presente  legge  e dalle
relative   norme   integrative  negli  ambiti  territoriali  ottimali
individuati  ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la deliberazione
del  Consiglio  regionale di individuazione degli ambiti territoriali
ottimali,  determina,  nei  limiti degli stanziamenti di bilancio, le
misure  e le modalita' di concessione di appositi contributi a favore
dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei
compiti  nei  termini  fissati  dalla  deliberazione  stessa  per  la
parziale copertura degli oneri organizzatori.
3.  La  Regione,  inoltre,  sulla  base  di criteri individuati dalla
Giunta  regionale,  concede  alle  unioni  di  comuni, alle comunita'
montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto
capitale   per   investimenti   volti  a  favorire  ed  a  rafforzare
l'esercizio associato delle funzioni.