Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata. 1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il programma di riordino territoriale previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi finanziari. 2. La Regione promuove, altresi', l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, determina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le misure e le modalita' di concessione di appositi contributi a favore dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale copertura degli oneri organizzatori. 3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle comunita' montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire ed a rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.