Art. 120. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare: 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera; 2) le opere relative ai porti; 3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici; 4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione; 5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale; c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione nonche' le retrocessioni; d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea; e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse. 2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle autorita' portuali, le funzioni concernenti le attivita' di escavazione dei porti. 3. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti: a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamita' naturali; b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.