Art. 120.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  manutenzione delle opere
pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare:
1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
2) le opere relative ai porti;
3)  le  opere  di  interesse turistico regionale ed in particolare le
opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati
alla Regione;
5)  le  opere  appaltate  sui  fondi  della  soppressa agenzia per lo
sviluppo   del   Mezzogiorno   accreditati   alla  Regione  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  108,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato
dall'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui
progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con
il  contributo  regionale  e  sui progetti di opere pubbliche che gli
enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale;
c)  i  procedimenti  espropriativi  e  le  occupazioni  temporanee  e
d'urgenza  relativi  alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla
Regione nonche' le retrocessioni;
d)  la  realizzazione  e  la  gestione degli interventi attuativi dei
programmi   operativi   dei   quadri   comunitari  di  sostegno,  con
cofinanziamento statale e dell'Unione europea;
e)   l'individuazione   delle   zone   sismiche,   la   formazione  e
l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.
2.  Ai  sensi  dell'articolo  105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono
riservate  alla  Regione,  in  assenza  delle  autorita' portuali, le
funzioni concernenti le attivita' di escavazione dei porti.
3.  E'  altresi'  riservato  alla  Regione l'esercizio delle funzioni
delegate dallo Stato concernenti:
a)  la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di
tutte  le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
della  l.  59/1997,  non  espressamente mantenute allo Stato ai sensi
dell'articolo  93,  comma  1,  lettere  c),  d), e), ed f) del d.lgs.
112/1998  ed  in particolare gli interventi di ripristino, in seguito
ad eventi bellici od a calamita' naturali;
b)  le  deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la
fascia  di  rispetto  delle  linee  ed  infrastrutture  di trasporto,
escluse le strade ed autostrade.