Art. 121.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe
di cui ai commi 2 e 3, concernenti:
a)  la  realizzazione,  la  fornitura  e  la manutenzione ordinaria e
straordinaria  delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per
l'edilizia  scolastica),  nel  rispetto  delle  indicazioni dei piani
settoriali regionali;
b)  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  manutenzione delle opere
pubbliche di competenza delle province ed in particolare:
1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati
alle province;
2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;
3)  le  opere  appaltate  sui  fondi  della  soppressa agenzia per lo
sviluppo   del   Mezzogiorno,  accreditati  alle  province  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  108,  della  l.  662/1996,  come modificato
dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;
c)  l'autorizzazione  degli elettrodotti con tensione inferiore a 150
KV.
2.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti:
a)  le  opere  portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale
nonche' le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;
b)  i  procedimenti  espropriativi  e  le occupazioni temporanee e di
urgenza  relativi  alle  opere  pubbliche  di  competenza provinciale
nonche'  di  competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale
da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le
opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio
1990,  n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,
lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;
c)  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  alla  legge regionale 29
dicembre  1978,  n.  79,  in  relazione agli interventi ricadenti nel
proprio  territorio  da realizzare da parte dei consorzi delle aree e
dei nuclei di sviluppo industriale.
3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa
dell'istituzione  della  Citta' metropolitana di Roma, alla provincia
di Roma e' delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della
provincia,   salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  122,  comma  3,
l'esercizio  delle  funzioni e dei compiti amministrativi concernenti
la  realizzazione  delle  opere  dichiarate  di interesse nazionale e
finanziate  con  leggi  speciali  relative  a  singole  aree urbane o
metropolitane.