Art. 121. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza delle province ed in particolare: 1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province; 2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale; 3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997; c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV. 2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonche' le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza provinciale nonche' di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge; c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. 3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, alla provincia di Roma e' delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.