Art. 122. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare: 1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici; 2) le opere relative all'edilizia di culto; 3) le opere di interesse locale a finalita' di assistenza e beneficienza pubblica; 4) le attrezzature fisse dei mercati locali; 5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni; 6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e le opere di elettrificazione rurale; 7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997. 2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali). 3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, al Comune di Roma e' delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.