Art. 122.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nel  comma  1  dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli  altri  enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai
commi  2  e  3.  In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i
compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a)  la  realizzazione,  la  fornitura  e  la manutenzione ordinaria e
straordinaria  delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo
3,  comma  1,  lettera  a)  della  l.  23/1996,  nel  rispetto  delle
indicazioni dei piani settoriali regionali;
b)  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  manutenzione delle opere
pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare:
1)  gli  interventi  di  ripristino di edifici privati danneggiati da
eventi bellici;
2) le opere relative all'edilizia di culto;
3)  le  opere  di  interesse  locale  a  finalita'  di  assistenza  e
beneficienza pubblica;
4) le attrezzature fisse dei mercati locali;
5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati
ai comuni;
6)  gli  impianti  elettrici  di  illuminazione pubblica di interesse
comunale e le opere di elettrificazione rurale;
7)  le  opere  appaltate  sui  fondi  della  soppressa agenzia per lo
sviluppo   del   Mezzogiorno,   accreditati   ai   comuni   ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  108,  della  l.  662/1996,  come modificato
dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997.
2.  E'  altresi'  delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei
compiti   amministrativi  concernenti  i  procedimenti  espropriativi
relativi  alle  opere  pubbliche  di competenza comunale, fatto salvo
quanto   stabilito   dall'articolo   106   del   d.p.r.   616/1977  e
dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle
procedure  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti e
costruzioni industriali).
3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa
dell'istituzione  della  Citta'  metropolitana  di Roma, al Comune di
Roma  e'  delegato,  per  le  opere  da  realizzarsi  nel  territorio
comunale,  l'esercizio  delle  funzioni  e dei compiti amministrativi
concernenti  la  realizzazione  delle  opere  dichiarate di interesse
nazionale  e  finanziate  con  leggi speciali relative a singole aree
urbane o metropolitane.