Art. 124. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare: 1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorita', sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorita', sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale; 4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale; 5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonche' per l'esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale; 6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie autostradali; b) l'individuazione della rete viaria regionale, che e' costituita dalle strade ed autostrade di proprieta' della Regione, nonche' la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali; c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, nonche' la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione; d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse; e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade; f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad f) possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete viaria regionale non autostradale.