Art. 124.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  programmazione,  la  pianificazione ed il coordinamento della
rete   viaria   regionale,   in  coerenza  con  gli  obiettivi  della
pianificazione  nazionale,  della  programmazione  economicosociale e
della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare:
1)   la   programmazione   pluriennale   degli  interventi  di  nuova
realizzazione  sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un
ordine   di   priorita',   sulla   base   delle  risorse  finanziarie
disponibili;
2)   la  programmazione  annuale  degli  interventi  di  manutenzione
straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorita', sulla
base delle risorse finanziarie disponibili;
3)  il  coordinamento  degli  interventi relativi alla realizzazione,
alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale;
4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche
per  la  progettazione,  la  manutenzione, la gestione e la sicurezza
della rete viaria regionale;
5)  la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni
per  le  licenze  e  le  concessioni  nonche'  per  l'esposizione  di
pubblicita'  lungo  o  in vista delle strade ed autostrade della rete
viaria regionale;
6)   l'indicazione  dei  criteri  per  la  determinazione  dei  piani
finanziari delle societa' concessionarie autostradali;
b)  l'individuazione  della  rete viaria regionale, che e' costituita
dalle  strade  ed  autostrade di proprieta' della Regione, nonche' la
classificazione  e  la  declassificazione  delle  strade  regionali e
provinciali  ed  i  pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992,
relativamente  alla  classificazione  ed alla declassificazione delle
strade statali;
c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento,
di  adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale,
nonche' la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione
delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione;
d)  la  determinazione  delle  tariffe  di  pedaggio  autostradale  e
l'adeguamento delle stesse;
e)  l'approvazione  delle concessioni di costruzione e di gestione di
autostrade;
f)  il  controllo  delle  concessionarie  autostradali  relativamente
all'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione,  al  rispetto dei piani
finanziari  e  dell'applicazione  delle tariffe ed alla stipula delle
relative convenzioni.
2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettere da c) ad f) possono
essere applicate anche per specifiche tratte di rete viaria regionale
non autostradale.