Art. 125.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti  dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega
di cui al comma 2, concernenti:
a)  l'adozione,  l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale
delle strade provinciali;
b)  la  promozione,  il coordinamento e la verifica nei confronti dei
comuni   singoli   od   associati  e  delle  comunita'  montane,  per
l'elaborazione  di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture
di  servizio  nelle  zone  rurali,  con  particolare riferimento alla
viabilita';
c)  la  determinazione  dei  criteri, la fissazione e la riscossione,
come  entrate  proprie,  delle  tariffe  relative  alle licenze, alle
concessioni  ed  all'esposizione  della pubblicita' lungo od in vista
delle strade trasferite ai sensi del comma 3;
d)  la  progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle  strade  provinciali,  ivi  comprese  le  funzioni previste dal
d.lgs. 285/1992;
e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale
ed  annuale  della  Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera
a),   numeri  1)  e  2),  e  dell'individuazione  della  rete  viaria
regionale, ai sensi dell'articolo 206.
2.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei  compiti  amministrativi concernenti la gestione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale,
ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992, con esclusione
delle  tratte  gestite  dalla  Regione mediante le concessioni di cui
all'articolo  124, comma 1, lettera e) in attuazione delle previsioni
dei  programmi  pluriennali  ed annuali e nel rispetto dei criteri di
cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5).
3.  Le  strade  gia'  appartenenti  al demanio statale e non comprese
nella  rete  stradale  ed  autostradale nazionale e nella rete viaria
regionale  sono trasferite al demanio delle province territorialmente
competenti.