Art. 125. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali; b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle comunita' montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilita'; c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicita' lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3; d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992; e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206. 2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e) in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5). 3. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.