Art. 126. Accordi di programma. 1. Al fine di garantire omogeneita' nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonche' per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale. 2. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la Regione puo' promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da realizzare, le modalita' progettuali ed i reciproci impegni ed oneri.