Art. 126.
                        Accordi di programma.
1.  Al fine di garantire omogeneita' nelle caratteristiche funzionali
delle  strade,  la  Regione,  sentite  le  province  territorialmente
interessate, promuove, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
98,  comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi
di  programma  con le altre regioni interessate per la programmazione
delle  reti  stradali  ed autostradali interregionali, nonche' per la
progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di
interesse interregionale.
2. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la
Regione  puo'  promuovere  specifici  accordi  di  programma  con  le
province  territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere
da  realizzare,  le  modalita'  progettuali ed i reciproci impegni ed
oneri.