Art. 127.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nel  comma  1  dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a) la classificazione delle strade comunali;
b)  l'adozione,  l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale
delle strade comunali, vicinali e rurali;
c)  la  progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle  strade  comunali,  vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni
previste dal d.lgs. 285/1992.