Art. 127. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la classificazione delle strade comunali; b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade comunali, vicinali e rurali; c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992.