Art. 128.
                              Oggetto.
1.  Le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi relativi alla materia
"trasporti"  attengono  ai servizi pubblici di trasporto di persone e
merci  esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee
tranviarie,  metropolitane,  filoviarie,  funicolari  e funiviarie di
ogni  tipo,  automobilistiche,  anche  se la parte non prevalente del
percorso  si  svolge nel territorio di un'altra regione, nonche' agli
autoservizi pubblici non di linea.