Art. 128. Oggetto. 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonche' agli autoservizi pubblici non di linea.