Art. 129. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti: a) l'estimo navale; b) il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136, supplemento ordinario; d) il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995; e) la programmazione degli interporti e delle intermodalita', con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g), del d.lgs. 112/1998; f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale; g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneita' alla guida degli autoveicoli.