Art. 129.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello   stesso   articolo,   oltre   alle   funzioni  ed  ai  compiti
amministrativi  di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio
1998, n. 30, anche quelli concernenti:
a) l'estimo navale;
b)  il  rilascio  di concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale;
c)  il  rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna  per  finalita'  diverse  da  quelle di approvvigionamento di
fonti  di  energia  in  porti  ed  aree  escluse  dall'individuazione
effettuata  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse
dalla  delega  alle  regioni  ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24
luglio  1977,  n. 616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno
1996, n. 136, supplemento ordinario;
d) il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone
del   mare   territoriale   per   finalita'   diverse  da  quelle  di
approvvigionamento  di  fonti  di  energia  in  porti ed aree escluse
dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995;
e)  la  programmazione  degli  interporti e delle intermodalita', con
esclusione  di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g),
del d.lgs. 112/1998;
f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di
rilievo regionale ed interregionale;
g)  l'istituzione  dell'albo  dei  medici  abilitati all'accertamento
medico dell'idoneita' alla guida degli autoveicoli.