Art. 13 Personale. 1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso. 2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali. 3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia. 4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata. 5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26. 6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale e' rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. 7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15. 8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.