Art. 13
                             Personale.
1.   Al   fine   dell'assegnazione  delle  risorse  umane  necessarie
all'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti,
la  Regione  provvede  a  trasferire  agli  enti  locali  il  proprio
personale   che,   al  momento  del  conferimento,  risulta  preposto
all'esercizio  delle  funzioni e dei compiti oggetto del conferimento
stesso.
2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata
previa  intesa  in  sede  di  conferenza Regione-autonomie locali, il
personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel
rispetto  degli  istituti della partecipazione sindacale previsti dai
contratti   collettivi   di   riferimento.  Tale  deliberazione  deve
individuare,   in   particolare,   il  contingente  di  personale  da
trasferire,  distinto  per ciascun ente destinatario, mediante elenco
nominativo  con  l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e
figure professionali.
3.  Al  personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui
al  comma  2  sono  applicate  forme di incentivazione definite dalla
Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.
4.  Il  personale  trasferito  conserva  la  posizione  giuridica  ed
economica   in   godimento   all'atto   del  trasferimento,  compresa
l'anzianita' maturata.
5.  La  Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di
riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.
6.  Ogni  eventuale  ulteriore  adempimento attuativo in relazione al
trasferimento  di  personale e' rimesso ad accordi da concludersi tra
la  Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della
partecipazione   sindacale   previsti  dai  contratti  collettivi  di
riferimento.
7.  All'atto  del  trasferimento i posti del contingente di personale
trasferito  sono automaticamente soppressi e le somme stanziate per i
relativi  oneri  sono  assegnate  agli  enti  destinatari  secondo le
disposizioni di cui all'articolo 15.
8.   A   seguito   del   conferimento,   la   Regione  provvede  alla
rideterminazione   della   propria   dotazione   organica   ed   alla
ridefinizione  delle  proprie  strutture  organizzative,  secondo  le
disposizioni   contenute   nella   legge   regionale   di  disciplina
dell'ordinamento degli uffici.