Art. 130.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e
fatta  salva  la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in
conformita'  a  quanto  previsto  nel  comma 2 dello stesso articolo,
oltre  alle  funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo
7,   della   l.r.   30/1998,  anche  quelli  attribuiti  dallo  Stato
concernenti:
a)  l'autorizzazione  e  la  vigilanza tecnica sulle attivita' svolte
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli
a motore;
c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti ed
istruttori di autoscuola;
d)  il  rilascio  di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per
l'esecuzione  delle  revisioni  ed  il controllo amministrativo delle
imprese autorizzate;
e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella
nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f)  il  rilascio  di  licenze  per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
g)  gli  esami  per  il  conseguimento  dei  titoli  professionali di
autotrasportatore  di merci per conto terzi e di autotrasportatore di
persone  su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h)  la  tenuta  degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo
nazionale degli autotrasportatori.
2.  E'  altresi'  delegato  alle  province, oltre all'esercizio delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  delegati  ai  sensi  degli
articoli  8  e  9  della  l.r.  30/1998,  anche l'esercizio di quelli
concernenti:
a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel
territorio  provinciale  dei  veicoli  eccezionali ed ai trasporti in
condizione di eccezionalita';
b)  le  autorizzazioni  relative  al transito delle macchine agricole
eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali;
c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;
d) i porti lacuali e di navigazione interna;
e)  le  verifiche  e  le  prove  funzionali  tendenti ad accertare le
condizioni   per   il   regolare  esercizio  degli  impianti  a  fune
d'interesse regionale;
f)  l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai
servizi da piazza;
g)    l'individuazione   delle   zone   caratterizzate   da   intensa
conurbazione,  ai  sensi  dell'articolo  4  della  l.  21/1992  e  la
promozione  di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi
in tali zone;
h)  l'adozione  dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8,
del  d.lgs.  422/1997,  in  caso  di  mancata  intesa  tra  i  comuni
interessati;
i)  la  commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneita' per
l'iscrizione  al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  la  commissione consultiva,
entrambe da istituirsi presso ogni provincia.