Art. 130. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti: a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attivita' svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti ed istruttori di autoscuola; d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo delle imprese autorizzate; e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. 2. E' altresi' delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti: a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalita'; b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali; c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie; d) i porti lacuali e di navigazione interna; e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse regionale; f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza; g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone; h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati; i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneita' per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia.