Art. 131.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nel  comma  1  dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti   agli   altri   enti  locali.  In  particolare,  i  comuni
esercitano,  oltre  alle  funzioni  ed ai compiti attribuiti ai sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  della  l.r. 30/1998, quelli attribuiti
dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a)  le  funivie,  le  sciovie, le piste per la pratica dello sci e le
relative  infrastrutture  previste  dalla legge regionale 9 settembre
1983,  n.  59,  salvo  quanto  disposto  nell'articolo  130, comma 2,
lettera e), della presente legge;
b)  gli  autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad
eccezione  delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri
enti ai sensi del presente capo.