Art. 131. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della presente legge; b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.