Art. 133. Oggetto. 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione ed alla prevenzione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti determinati dagli stessi, agli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalle calamita' ed a quelli necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.