Art. 133.
                              Oggetto.
1.  Le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi relativi alla materia
"protezione civile" attengono alla previsione ed alla prevenzione dei
rischi  derivanti  da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti
determinati dagli stessi, agli interventi di soccorso e di assistenza
alle  popolazioni  colpite  dalle calamita' ed a quelli necessari per
favorire  il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi.